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ISCRIZIONI A.S. 2015/16 – MOBILITA’- RIAMMISSIONE IN SERVIZIO

Informazioni e documenti

 

20/03/2013
CONCORSO PER SOLI TITOLI PERSONALE ATA - 24 mesi
CONCORSO PER SOLI TITOLI PERSONALE ATA - 24 mesi L’USR della Toscana ha comunicato i termini iniziali e di scadenza per la presentazione delle relative domande- Sono stati così fissati i seguenti termini: pubblicazione del Bando 27 marzo 2013 - scadenza 26 aprile 2013

 

20/03/2013
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE ASPI E mini-ASPI
L’art. 1, comma 250, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), ha apportato, tra l’altro, modifiche e integrazioni all’articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92 relativamente alle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI. L’Inps, con la circolare n. 37 del 14/3 u.s., che provvediamo ad inserire in area riservata ed internet, fa seguito alla propria precedente circolare n. 142 del 18/12/2012, fornendo precisazioni e integrazioni che, sinteticamente, riportiamo. Durata della prestazione indennità di disoccupazione mini-ASpI L'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro e, ai fini della durata, non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. Qualora invece la corresponsione di una precedente indennità mini-ASpI sia stata fruita parzialmente poiché interrotta per rioccupazione del beneficiario prima della fine del periodo di durata spettante, possono essere computati, ai fini di una eventuale nuova indennità mini-ASpi, anche i periodi di contribuzione residui presi in considerazione per la precedente prestazione parziale, ma in relazione ai quali non vi sia stata una concreta erogazione della stessa prima indennità. Questi periodi di contribuzione residui devono naturalmente ricadere nei dodici mesi precedenti la data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro.

 

20/03/2013
RICHIESTA DEL CUD TRAMITE POSTA ELETTRONICA ORDINARIA
L’INPS con il messaggio n. 4428 del 13/3 u.s. ha fornito le seguenti ulteriori precisazioni in merito alla propria Circolare n. 32 del 26 febbraio 2013 Per il Personale Docente ed ATA in servizio la richiesta del CUD, che non viene più recapitato tramite posta come negli anni precedenti, avviene collegandosi al portale della P.A. https://noipa.mef.gov.it/jam/UI/Login?module=LDAP&gx_charset=UTF-8&goto=https%3A%2F%2Fnoipa.mef.gov.it%3A443%2Fc%2Fportal%2Flogin, (lo stesso che si usa per la visione del cedolino dello stipendio) e inserendo codice fiscale e password aggiornata Per i Pensionati la Segreteria può stampare il CUD dietro esibizione della Carta di identità Per i Cittadini in possesso di un indirizzo di posta elettronica ordinaria è possibile trasmettere la richiesta del proprio CUD, indirizzandola a richiestaCUD@postacert.inps.gov.it, utilizzando anche la posta elettronica ordinaria. All’email di richiesta dovranno essere allegate l’istanza (debitamente firmata e digitalizzata) e la copia (digitalizzata fronte/retro) di un documento proprio di riconoscimento valido del richiedente. Ricevuta la richiesta nella modalità sopra descritta, il CUD verrà trasmesso all’indirizzo di posta elettronica indicato dal richiedente.